Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11341 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11341 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI GIOVANNI VINCENZO N. IL 01/10/1947
avverso la sentenza n. 883/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
o
27465/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila in
data 14.12.2012, che confermava la sua condanna per delitto di
ricorre per cassazione Vincenzo Di Giovanni a mezzo del
difensore, con motivi di violazione di legge e vizi della
motivazione sul ritenuto reato associativo e vizi di motivazione
sul trattamento sanzionatorio.
2.
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione
(p. 4),
il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando solo censure di fatto, precluse in
questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014
associazione per delinquere consumato fino al dicembre 2004,