Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1134 del 29/11/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1134 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA
Data Udienza: 29/11/2012
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AMERISE FRANCESCO N. IL 27/09/1972
avverso la sentenza n. 37/2011 TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
del 26/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (Z, A 1,1( E LW
che ha concluso per _Q_(
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ta parte civile, l’Avv
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RITENUTO /N FATTO
Francesco AMERISE è stato ritenuto responsabile, con sentenza del Tribunale di Castrovillari in
data 26-1-2012, che ha confermato quella del Giudice di pace di Cassano allo Ionio del 3-32011, del reato di lesioni personali in danno di Giuseppe Pirillo.
L’imputato ha proposto ricorso, tramite i difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata in principalità per vizio di motivazione, in subordine per estinzione del reato per
In data 28-1-2012 la p.o. Giuseppe Pirillo, presso gli uffici del Comando Tenenza Carabinieri di
Cassano alla Ionio, ha dichiarato di rimettere la querela, remissione accettata contestualmente
dall’Amerise.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La remissione della querela e l’accettazione della remissione determinano l’estinzione del reato,
e, in assenza della prova evidente dell’innocenza dell’imputato (giacché il ricorso si limita
sostanzialmente a prospettare una diversa valutazione della prove, a fronte del certificato del
Pronto Soccorso attestante le lesioni riportate dalla p.o.), la sentenza va annullata senza rinvio
per tale causa, con la condanna del querelato alle spese.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di
querela.
Pone le spese processuali a carico del querelato.
Così deciso in Roma, il 29-11-2012
Il consigliere est.
remissione di querela.