Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11339 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11339 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IO VINO LUIGI N. IL 06/12/1954 parte offesa nel procedimento
c/
ROSSI CIRO N. IL 16/08/1942
avverso l’ordinanza n. 14468/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27346/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con atto del difensore avv. Leone, Luigi Iovino quale
persona offesa ricorre avverso l’ordinanza con la quale il GIP di
Napoli in data 24.5.13 ha archiviato il procedimento originato da
una sua denuncia del 12.12.2011. Enuncia motivo articolato di

illogico, erroneo e fuorviante da quanto qui di seguito esposto”,
svolgendo poi deduzioni sul contenuto della motivazione, che
assume erronea nelle sue premesse in fatto.
2. Il ricorso è inammissibile, conseguente è la condanna
del la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1000 – equa al caso – in favore della Cassa delle
ammende.
Avverso l’ordinanza camerale di archiviazione il ricorso
per cassazione è infatti ammesso solo per violazione del
contraddittorio (artt. 409 uc e 410 c.p.p.), nella fattispecie
assente. Il motivo è pertanto diverso da quelli consentiti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.14

“nullità dell’ordinanza ex art. 606 lett. B, C ed E per quanto di

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