Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11338 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11338 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA TORRE ANTONIO N. IL 21/09/1956
avverso la sentenza n. 11432/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27329/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI in data
1.3.2013, che confermava la sua condanna per delitti associativo
LA TORRE, con due motivi: motivazione mancante o “inconferente”
in relazione al reato di estorsione aggravata; difetto di
motivazione su vari aspetti del trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è diverso da quelli consentiti: svolge censure
di merito, quando l’odierno ricorrente ha rinunciato ai motivi
d’appello afferenti la colpevolezza per i vari reati per i quali
è stato condannato in primo grado e la Corte distrettuale ha
specificamente motivato sull’insussistenza delle condizioni per
il proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
Anche il secondo motivo è inammissibile perché, a fronte di
specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione, il motivo è diverso da quelli consentiti,
prospettando solo censure di fatto, precluse in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1500 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

e di estorsione, pluriaggravati, ricorre per cassazione ANTONIO

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