Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11337 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11337 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCOGNAMIGLIO SALVATORE N. IL 26/06/1954
avverso la sentenza n. 10471/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
27302/13 RG
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI in data
15.3.2013, che confermava la sua condanna per il delitto di cui
cassazione SALVATORE SCOGNAMIGLIO, con unico motivo di difetto di
motivazione
sul
punto
della
sussistenza
dell’elemento
psicologico.
2. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sul punto oggetto
dell’impugnazione (pag. 2 ultimo paragrafo, p. 3 primi due
paragrafi),
il motivo è diverso da quelli consentiti,
prospettando solo censure di fatto, precluse in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014
all’art. 75.2 d. lgs. 159/11 consumato il 21.7.12, ricorre per