Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11336 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11336 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASELLA GIANNANTONIO N. IL 25/06/1977
avverso la sentenza n. 94/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27285/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. MASELLA GIANNANTONIO era stato condannato dal GIP di Napoli
per diversi reati di tentata estorsione, detenzione e porto di arma e ricettazione,
alla pena di otto anni di reclusione e 1400 euro di multa. La Corte d’appello di
Napoli gli riconosceva l’attenuante di cui all’art. 8 legge 203/1991 con giudizio di

anni quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa. Su ricorso dell’imputato
questa Corte suprema annullava la sentenza d’appello per omessa motivazione
sulla richiesta di attenuanti generiche. Con la sentenza 14.12.12-3.1.13 la Corte
napoletana applicava anche le attenuanti generiche riduceva ulteriormente la
pena a un anno nove mesi dieci giorni di reclusione ed euro 350 di multa,
‘confermando nel resto’. Dalla motivazione si evince che in realtà la Corte
distrettuale ha anche modificato il giudizio di comparazione, posto che la pena
finale è ottenuta dopo aver determinato la pena base per il reato più grave,
quindi riducendola per l’attenuante dell’art. 8 e per le attenuanti generiche,
aumentandola per la continuazione e riduzione per il rito (senza più alcun
riferimento alle circostanze aggravanti).
2. Il nuovo ricorso del MASELLA lamenta ora vizi della motivazione
nella riduzione per le attenuanti generiche inferiore al terzo massimo possibile.
La Corte distrettuale avrebbe solo argomentato a favore dell’imputato, senza
alcun elemento di contrasto che potesse giustificare la mancata riduzione di pena
nel massimo consentito.
2.1 In data 7.10.2013 è pervenuta rinuncia personale al ricorso.
3.

Sulle altre ragioni di inammissibilità è assorbente quella

dell’intervenuta rinuncia ai ricorso. Il ricorrente va condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 300 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 300 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

equivalenza rispetto ad aggravanti varie contestategli, e riduceva la pena a due

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