Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11335 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11335 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGLIUCA GIUSEPPE N. IL 28/01/1973
avverso la sentenza n. 5882/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27279/13 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, quale
Giudice del rinvio, in data 12-19.12.2012 ha confermato la condanna inflittagli il
10.3.2010 dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere per estorsione, ricorre per

motivo di violazione di legge e vizio della motivazione in relazione
all’applicazione dell’art. 8 legge 203/1991 “per non essere stata effettivamente
concessa la massima riduzione di pena prevista per la cd dissociazione attuosa”.
Osservava il ricorrente che l’annullamento era intervenuto per la mancata
concessione di tale circostanza nella sua massima estensione; La Corte
distrettuale aveva sì proceduto ad applicare l’attenuante de qua nella massima
estensione, ma confermando la pena finale come deliberata in primo grado.
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è manifestamente
infondato.
In realtà la Corte d’appello ha evidenziato un obiettivo errore di
questa Corte, posto che l’attenuante ex art. 8 era già stata applicata nella sua
massima estensione dal primo Giudice. Ritenendo pertanto, correttamente, di
essere quale Giudice del rinvio investito del solo punto della decisione cui in
concreto si riferiva l’annullamento, la Corte ha riapplicato nella massima
estensione l’attenuante in questione (e ciò non è contestato dal ricorrente). Non
vi era ragione alcuna di modificare la pena finale, stante l’ambito del giudizio di
rinvio.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

cassazione l’imputato GIUSEPPE PAGLIUCA a mezzo del difensore, enunciando

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