Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11334 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11334 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUKANOVIC RADOSLAV N. IL 21/08/1990
avverso la sentenza n. 12111/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27263/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data
22.2.2013, che confermava la sua condanna per delitti di cui agli

cassazione RADOSLAV GUKANOVIC, con unico motivo di violazione
dell’art. 81.2 c.p. e manifesta illogicità della motivazione.
2. Il

ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica

motivazione della Corte distrettuale sul punto oggetto
dell’impugnazione (diniego della continuazione), il motivo è
diverso da quelli consentiti e generico, prospettando solo in
termini astratti censure di fatto, precluse in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

artt. 497 bis e 322 c.p. consumati il 10.5.12, ricorre per

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