Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11333 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11333 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCIARDELLO CONO SALVATORE N. IL 20/11/1954
avverso la sentenza n. 484/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27140/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina in data
25.1.2013, ricorre per cassazione l’imputato CONO SALVATORE RICCIARDELLO

violazione degli artt. 132 e 133 c.p. per inadeguata motivazione nella
quantificazione della pena, dell’art. 125 c.p. per aver deciso sulla base delle sole
dichiarazioni della persona offesa non sufficientemente vagliate, per essere il
reato prescritto.
2. Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi sono generici e diversi da quelli consentiti,
prospettando – a fronte di un duplice conforme specifico apprezzamento in fatto
dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune
dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi
dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che non si confrontano con la
specifica motivazione d’appello sui primi due punti e si risolvono nella mera
sollecitazione ad una diversa valutazione del materiale probatorio, del tutto
preclusa in questa sede di legittimità.
Il terzo è manifestamente infondato quanto alla prospettazione
relativa alla deliberazione d’appello (la prescrizione è successiva alla sentenza
della Corte distrettuale, che è del 25.1.2013 a fronte di reati consumati nel
gennaio del 2006). L’originaria inammissibilità dei tre motivi rende irrilevante il
decorso della prescrizione dopo la sentenza d’appello.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

personalmente a mezzo del difensore avv. RIOLO, enunciando motivi di

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