Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11331 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11331 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERGAMINI ANGELO N. IL 30/03/1965
avverso la sentenza n. 2129/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27093/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia in data 15.33.4.2013, ricorre per cassazione l’imputato ANGELO BERGAMINI a mezzo del

relazione alla sola condanna sub C (art.4 legge 110/1975, per il porto di un
taglierino).
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme specifico
apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non
apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si
risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa
in questa sede di legittimità. La Corte d’appello ha preso atto delle potenzialità
offensive dello strumento che l’imputato portava con sé al momento in cui si rese
responsabile dei non contestati reati di resistenza e oltraggio; ha osservato che
nessuna spiegazione per il contingente porto è stata introdotta nel processo
anche solo dalle parole dell’imputato, per sé risultando irrilevante che
BERGAMINI fosse studente in materie tecniche. Si tratta di apprezzamento di
stretto merito, non manifestamente incongruo al caso concreto, sorretto da
motivazione né apparente né manifestamente illogica o contraddittoria. La
censura difensiva risulta quindi di stretto merito.
Consegue la condanna del yricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

difensore avv. GUARNERI, enunciando motivo di vizio della motivazione in

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