Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11330 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11330 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIGLIARDI LUIGI N. IL 24/05/1976
avverso la sentenza n. 2553/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27077/13 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal
Tribunale di Genova in data 6.6.12, ricorre personalmente l’imputato LUIGI
MIGLIARDI a mezzo del difensore AVV. CARLO BIONDI, enunciando vizi di

2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli
consentiti, manifestamente infondato e generico.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent.
34494 del 13.7-17.10.2006).

Né il giudice può pronunciare sentenza di

proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà
delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle
esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent.
15700 del 25.3-14.4.2009).
Nulla deduce significativamente il ricorrente di quali elementi, per sé
idonei ad imporre il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sarebbero stati trascurati.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

motivazione per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

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