Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1133 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1133 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Paffetti Maria, nata a Roccagorga il 31/03/1934
quale parte civile nel procedimento nei confronti di
Paciotti Pietroantonio, nato a Roccagorga il 28/01/1954

avverso la sentenza del Giudice di pace di Priverno del 04/10/2011

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile ricorrente l’avv. Angela Porcelli, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso,

1

Data Udienza: 29/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Maria Paffetti ricorre quale parte civile avverso la sentenza di assoluzione
della stessa e di Pietroantonio Paciotti pronunciata all’esito di un dibattimento
nato dalla riunione di due procedimenti per fatti rispettivamente commessi in
danno della Paffetti e del Paciotti, nei quali ciascuno degli imputati era altresì
costituito parte civile nei confronti dell’altro, essendovi in particolare il Paciotti
imputato dei reati di cui agli artt.594 e 612 cod. pen. contestati come commessi

La ricorrente deduce nullità della sentenza in quanto pronunciata in assenza
del difensore della Paffetti nonostante il legittimo impedimento dello stesso,
tempestivamente comunicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione risulta infatti proposta dal difensore avv. Angela Porcelli in
mancanza di procura speciale rilasciata dalla parte per il promovimento del
ricorso; tale non essendo la mera nomina defensionale allegata al ricorso,
insufficiente e generico essendo a questo fine il riferimento, contenuto nell’atto,
ad «ogni facoltà di legge» (Sez. 5, n.33369 del 25/06/2008, Pugliese, Rv.
241392). Il gravame è pertanto inammissibile per carenza di una condizione
essenziale per la validità della presentazione dello stesso in tale forma (Sez. U,
n.44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv.229179; Sez. 5, n.42660 del
29/09/2010, Moretti, Rv.249337). Non senza considerare che il ricorso è
comunque tardivo in quanto depositato il 29/12/2011, e quindi oltre il termine di
quarantacinque giorni decorrente dalla scadenza di quello di trenta giorni fissato
per la redazione della sentenza e scadente al 18/12/2011.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

2

in danno della Paffetti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2012

Il Consigliere estensore

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