Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1133 del 22/03/2013

Penale Sent. Sez. 5 Num. 1133 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti nell’interesse di

BB

AA

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 21/12/2011

visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata, relativamente al diniego delle attenuanti generiche;
udito per i ricorrenti l’Avv. Tomaso Antonio Pisapia, che ha concluso per
l’accoglimento di entrambi i ricorsi, e l’annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 22/03/2013

1. Il 09/03/2009 il G.u.p. del Tribunale di Milano condannava, fra gli altri,
AA e BB alla pena di anni 16 di reclusione ciascuno per
delitti – contestati ai capi 3, 7, 9 e 14 della rubrica – di cui agli artt. 73 e 74
T.U. stup., che si assumevano commessi tra il febbraio e il giugno del 2005. La
pronuncia veniva confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del
02/02/2010.

2. A seguito di ricorso per cassazione, la Sezione Prima di questa Corte

mosse dalle difese dell’AA e dell’BB con riguardo al capo 9,
concernente un quantitativo di oltre 10 kg. di eroina, rinvenuto in possesso di
tale XX.

Nella sentenza di annullamento veniva osservato quanto

segue: «la Corte di appello ha ritenuto che il coinvolgimento di AA e
di BB fosse provato dal contenuto delle conversazioni tra gli imputati
intercettate nei giorni 25, 26 e 27 maggio 2005, dalle quali emergeva
chiaramente che AA, che si trovava in Kosovo, aveva spedito il
suddetto quantitativo di eroina ai fratelli BB, che si trovavano a Milano, i
quali l’avevano poi consegnato per la vendita all’XX, al quale detto
quantitativo era stato poi sequestrato. Ha ritenuto, inoltre, che il quantitativo di
eroina sequestrato fosse ingente, poiché costituiva un rilevante pericolo per la
salute pubblica, in quanto idoneo a soddisfare, per un notevole periodo di tempo,
le esigenze di un numero elevato di tossicodipendenti […]. Nei motivi di appello
i predetti imputati avevano messo in evidenza che dalla conversazione
intercettata n. 488 del 25.5.2005, intercorsa tra Y e una persona
non identificata, risultava che il quantitativo di dieci chili di eroina oggetto del
capo di imputazione non era stato spedito da AA ma era già nella
disponibilità del predetto BB. La Corte di appello ha omesso di prendere
in esame questo specifico e rilevante motivo di impugnazione, limitandosi a
ribadire che dal contenuto delle telefonate intercorse tra gli imputati risultavano
confermate le circostanze indicate nel capo di imputazione. Avrebbe dovuto, per
giungere come è giunta a una conferma della sentenza di primo grado,
esaminare il contenuto della suddetta telefonata e spiegare le ragioni per le quali
la stessa non smentirebbe la tesi sostenuta dall’accusa.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio
per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dovrà
anche essere riesaminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di AA e BB, alla stregua degli esiti del riesame demandato da
questa Corte al giudice di appello».

2

annullava la sentenza di secondo grado, rilevando la fondatezza delle censure

3. Il 21/12/2011, in sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano
assolveva i due prevenuti dall’imputazione sub 9, rideterminando la pena in
complessivi anni 14 e mesi 8 ciascuno. Prima di sviluppare la disamina degli
elementi istruttori acquisiti in ordine a tale addebito, in ordine ai quali ritenevano
di giungere a conclusioni favorevoli alle tesi degli appellanti, i giudici di secondo
grado ribadivano come questa Corte avesse indicato la necessità di rivedere il
trattamento sanzionatorio «alla stregua del riesame demandato alla Corte di
appello in sede di rinvio, quindi restando impregiudicata la quantificazione della

della parziale assoluzione, derivava dalla esclusione della pena inflitta per il capo
9 (anni 1 e mesi 4 di reclusione), «restando confermata quella, ormai definitiva
per i capi 3, 7 e 14, di anni 14 e mesi 8 di reclusione».

4. Propongono nuovi, distinti ricorsi per cassazione i difensori dell’BB e
dell’AA, lamentando violazione dell’art. 627 del codice di rito (nonché
inosservanza ed erronea applicazione dell’art.

62-bis cod. pen.); i ricorrenti

osservano che la Corte di appello di Milano sarebbe incorsa nel vizio di mancanza
di motivazione con riguardo al tema delle circostanze attenuanti generiche, la cui
negazione da parte del primo giudice era stata oggetto di specifica doglianza
negli originari motivi di appello.

La Corte territoriale, con la sentenza poi

annullata, aveva ritenuto di confermare la decisione del G.u.p. anche in parte
qua, ma i conseguenti motivi di ricorso avanzati dalle difese dell’BB e
dell’AA non erano stati esaminati dal giudice di legittimità, stante
l’annullamento con rinvio operato espressamente sul trattamento sanzionatorio
nel suo complesso.
Entrambi i ricorrenti insistono quindi nell’evidenziare le ragioni in base alle
quali vi sarebbe stato spazio in concreto per la concessione sia all’BB che
all’AA delle attenuanti in parola (brevità della durata dei reati oggetto di
contestazione, regolarità della presenza sul territorio italiano, condizioni
personali e familiari).

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati.
A pag. 13 della sentenza della Sezione Prima di questa Corte, recante
l’annullamento della prima pronuncia di secondo grado, veniva infatti esplicitato
che, «con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, essendo stato rimesso
al giudice del rinvio il riesame anche su questo punto delle posizioni di AA e

3

pena già operata per gli altri capi d’imputazione»; il computo finale, per effetto

BB, resta da esaminare solo quanto dedotto nel ricorso presentato da
Z».
Ergo, la Corte di appello di Milano avrebbe dovuto – e dovrà, per effetto
della nuova pronuncia di parziale annullamento che conseguentemente si impone
– rivalutare il tema della concedibilità o meno ai due ricorrenti delle circostanze
attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.: dalla lettura della sentenza qui impugnata
emerge con chiarezza che detto tema non risulta in alcun modo affrontato,
malgrado le espresse indicazioni della Sezione Prima di questa Corte sopra

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello
di Milano per nuovo esame, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche.

Così deciso il 22/03/2013.

richiamate.

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