Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11327 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11327 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMATO ANTONIO N. IL 12/01/1983
avverso la sentenza n. 242/2009 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
27042/13 RG 1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO in
data 28.3-12.4.2013, ricorre per cassazione l’imputato ANTONIO AMATO
motivazione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo (sul termine a comparire nel caso di rinvio per
legittimo impedimento) è manifestamente infondato per consolidata
giurisprudenza di questa Corte suprema con cui il ricorrente non si confronta (da
ultimo Sez.3, sent. 37935/12).
Il secondo motivo svolge censure in fatto, a fronte di motivazione
specifica e conforme apprezzamento dei due Giudici del merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014
personalmente, enunciando motivi di violazione di norme processuali e vizi della