Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11326 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11326 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSO FRANCESCO N. IL 13/12/1980
avverso la sentenza n. 47/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27040/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia in data 513.4.2012, ricorre per cassazione l’imputato FRANCESCO ROSSO personalmente,

responsabilità per il reato di evasione ascrittogli.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo reitera il contenuto di merito
dell’atto d’appello e sollecita una rivalutazione in fatto dell’apprezzamento del
Giudice d’appello, prospettando – a fronte di un duplice conforme specifico
apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non
apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si
risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa
in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

enunciando motivo di vizi alternativi della motivazione sul punto della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA