Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11325 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11325 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILESI RINO VAIFRO N. IL 18/01/1970
TURELLI VINCENZO N. IL 14/04/1955
avverso la sentenza n. 2430/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
28/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
27036/13 RG
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia in data
28.12.2012-25.1.2013 (di conferma della colpevolezza per fatti in materia di
VONCENZO TURELLI a mezzo del difensore il primo e personalmente il secondo,
enunciando motivi di vizi della motivazione per la mancata esclusione della
recidiva con la conseguente ulteriore riduzione di pena, il primo, censure
all’apprezzamento probatorio non sussunte esplicitamente in alcuna delle
previsioni dell’art. 606.1 c.p.p. il secondo.
2. I ricorsi sono inammissibili, perché i motivi in essi dedotti sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei primi due Giudici, sorretto da motivazione
non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che,
soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – rilievi che si risolvono nella
mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del merito del trattamento
sanzionatorio il primo (oggetto nella sua concreta articolazione di specifica
motivazione del Giudice d’appello: p. 6 secondo capoverso) e del materiale
probatorio il secondo, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014
stupefacenti), ricorrono per cassazione gli imputati RINO VAIFRO MILESI e