Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11324 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11324 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GASPARONI IVANO N. IL 21/01/1989
avverso la sentenza n. 8174/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

26965/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data
31.1.2013, ricorre per cassazione l’imputato IVANO GASPARONI a mezzo del

motivazione in relazione al reato di resistenza e mancanza di motivazione sulla
richiesta di conversione della pena detentiva..
2. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono:
– diverso da quelli consentiti il primo, prospettando – a fronte di un
duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito,
sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità
e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità. La Corte d’appello ha infatti specificamente argomentato le ragioni
per cui la ricostruzione alternativa della difesa non trovava fondamento in atti (p.
9 e 10) e le censure difensive attengono al merito;
– manifestamente infondato il secondo, atteso che la quantificazione e
qualità della sanzione applicata sono state oggetto di rinnovato specifico ed
assorbente apprezzamento di congruità e adeguatezza.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

difensore, enunciando motivi di manifesta illogicità e contraddittorietà della

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