Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11323 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11323 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRAJKOVIC MARICA N. IL 21/02/1942
avverso la sentenza n. 5023/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
TRAJKOVIC Manca ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 codpen., e lamenta che la pena inflitta sarebbe eccessiva.
§2.
Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto la de-
to del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretta
– come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti il giudice d’appello, valutati
globalmente i criteri fissati dall’art. 133 cod.pen., ha negato le attenuanti generiche (la
pena era già fissata al minimo edittale), osservando che l’imputata, a causa dei numerosissimi precedenti penali anche specifici, appariva immeritevole di un’attenuazione
della pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
cisione relativa al trattamento sanzionatorio, che è rimessa all’esclusivo apprezzamen-