Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11322 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11322 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ERRANTE MASSIMO N. IL 02/05/1975
avverso la sentenza n. 2736/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ERRANTE Massimo ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione,
assumendo che nel comportamento tenuto non sarebbero ravvisabili gli estremi del
reato contestatogli, perché non avrebbe compiuto atti idonei a contrastare l’azione dei

§2.

I

motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa versione del fatto senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.

pubblici ufficiali né avrebbe inteso opporsi all’atto d’ufficio.

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