Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11321 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11321 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QUATRANA OMAR N. IL 19/02/1986
avverso la sentenza n. 3090/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
QUATRANA Omar ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale, assumendo che le parole pronunciate
all’indirizzo degli operanti non avevano capacità intimidatoria;
confusionale in cui versava non aveva avuto consapevolezza né volontà di opporsi ai pubblici ufficiali operanti.
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e da errori giuridici, ha argomentato che il ricorrente, divincolandosi, oppose resistenza ai pubblici ufficiali al fine di impedire che lo conducessero in questura per l’identificazione, e tanto basta per ritenere integrata la commissione del reato contestato sia quanto all’elemento oggettivo che soggettivo.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
mancanza di motivazione in ordine al dolo, assumendo che a causa dello stato
2.