Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1132 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1132 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Paffetti Maria, nata a Roccagorga il 31/03/1934
quale parte civile nel procedimento nei confronti di
Paciotti Pietroantonio, nato a Roccagorga il 28/01/1954

avverso le sentenze nn.49/11 e 50/11 del Giudice di pace di Priverno del
04/10/2011

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile ricorrente l’avv. Angela Porcelli, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

1

Data Udienza: 29/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con le sentenze impugnate il Giudice di pace di Priverno assolveva
rispettivamente Maria Paffetti dall’imputazione del reato di cui all’art.612 cod.
pen., contestato come commesso in Roccagorga nell’agosto del 2007 in danno di
Pietroantonio Paciotti, e quest’ultimo dalle imputazioni dei reati di cui agli
artt.594 e 612 cod. pen, contestati come commessi in Roccagorga il 27/07/2007

La parte civile ricorrente premette che nel corso del dibattimento i due
procedimenti per i fatti rispettivamente commessi in danno della Paffetti e del
Paciotti, nei quali ciascuno degli imputati era altresì costituito parte civile nei
confronti dell’altro, venivano riuniti, che in particolare il procedimento a carico
del Paciotti confluiva in quello a carico della Paffetti, e che nonostante questo
all’esito del dibattimento venivano emesse due distinte sentenze nei confronti
degli imputati. La ricorrente deduce in particolare violazione di legge e difetto di
motivazione per la sentenza pronunciata nei confronti della Paffetti, in quanto
priva di menzione della riunione dei procedimenti e di motivazione in ordine
all’assoluzione del Paciotti; e nullità della sentenza pronunciata nei confronti del
Paciotti in quanto emessa in relazione ad un procedimento non più esistente per
essere stato assorbito in quello a carico della Paffetti e non istruito in sede
dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo alla sentenza emessa nei confronti della stessa Paffetti, il
gravame è invero carente di interesse all’impugnazione. Tanto, sia che si
consideri il ricorso proposto nella veste di imputato, non essendo lo stesso
legittimato ad impugnare una decisione assolutoria nel merito, pur se motivata
da insufficienza probatoria, al di fuori di eccezionali ipotesi nelle quali un fatto
materiale accertato con la sentenza sia suscettibile di incidere su situazioni
giuridiche facenti capo all’imputato stesso (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003,
Andreotti, Rv.226091; Sez. 5, n.45091 del 24/10/2008, Burini, Rv.242612),
circostanza nella specie non ricorrente e comunque non dedotta; sia, a maggior
ragione, laddove si consideri il ricorso proposto nella veste della parte civile, che
nulla ha da dolersi dell’assoluzione dall’imputazione ad essa contestata.

2

in danno della Paffetti.

Per quanto concerne la sentenza emessa nei confronti del Paciotti, senz’altro
impugnata dalla Paffetti quale parte civile, il ricorso risulta proposto dal difensore
avv. Angela Porcelli in mancanza di procura speciale rilasciata dalla parte per il
promovimento di tale impugnazione; tale non essendo la mera nomina
defensionale allegata al ricorso, insufficiente e generico essendo a questo fine il
riferimento, contenuto nell’atto, ad «ogni facoltà di legge» (Sez. 5, n.33369 del
25/06/2008, Pugliese, Rv. 241392). Il gravame è pertanto inammissibile per
carenza di una condizione essenziale per la validità della presentazione dello

Sez. 5, n.42660 del 29/09/2010, Moretti, Rv.249337). Non senza considerare
che il ricorso è comunque tardivo in quanto depositato il 29/12/2011, e quindi
oltre il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla scadenza di quello di
trenta giorni fissato per la redazione della sentenza e scadente al 18/12/2011.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2012

Il Consigliere estensore

stesso in tale forma (Sez. U, n.44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv.229179;

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