Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11318 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11318 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARONI MANUEL N. IL 27/06/1974
avverso la sentenza n. 1606/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MARONI Manuel ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 582585 cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale, assumendo che non
si è tenuto conto del “percorso rieducativo intrapreso”.
Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto la de-
cisione relativa al trattamento sanzionatorio, che è rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretta
– come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti il giudice d’appello, valutati
globalmente i criteri fissati dall’art. 133 cod.pen., ha negato la riduzione della pena al
minimo edittale, osservando che l’imputato, a causa dei numerosi precedenti penali,
appariva immeritevole di un’attenuazione della pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
§2.