Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11317 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11317 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUSCHI SIMONE N. IL 09/02/1984
avverso la sentenza n. 10101/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
02/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BRUSCHI Simone ricorre contro la senténza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 582585 cod.pen., e denuncia mancanza e manifesta illogicità delle decisione, censurando
la ritenuta attendibilità della testimonianza del pubblico ufficiale verbalizzante nonché
§2.
La denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di
legittimità il potere di riesaminare la vicenda processuale, ma gli attribuisce solo la facoltà di controllare, sotto il profilo della coerenza logico-formale, le argomentazioni
svolte dal giudice del merito. Pertanto la verifica che la Corte di cassazione è abilitata
a compiere sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa
con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico con l’analisi delle
risultanze probatorie, si sottraggono al sindacato di legittimità (Cass., Sez. U., n. 2110
del 23.2.1996, Fachini, rv 203767).
Nel caso concreto le censure sollevate dal ricorrente, lungi dall’evidenziare i
pretesi vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, propongono una diversa valutazione delle prove, sollecitando un sindacato di merito che non può avere
ingresso nel giudizio di legittimità.
Pertanto il ricorso, basato su motivi non consentiti, deve essere dichiarato
inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua,
di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
l’interpretazione data dalla conversazione registrata nell’ufficio di polizia.