Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11317 del 07/12/2017

Penale Sent. Sez. 1 Num. 11317 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como,
nel procedimento penale nei confronti di
A.A.
avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Como in data 10/05/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
Procuratore generale, dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo la
reiezione del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10/05/2017, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Como, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva
dichiarato, nei confronti di A.A., l’inefficacia temporanea
dell’ordine di esecuzione della carcerazione n. 98/2017 emesso dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Como in data 21/04/2017 in relazione alla
pena residua di tre anni, undici mesi e diciannove giorni di reclusione.
2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, deducendo, con un
unico motivo di impugnazione, enunciato nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservadio erronea

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Data Udienza: 07/12/2017

applicazione della legge penale in relazione agli artt. 656 cod. proc. pen. e 47,
comma 3-bis ord. penit. ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen..
Ciò sul presupposto che la non corrispondenza tra le due previsioni, riconducibile
a un chiarissimo elemento di natura testuale, dovesse ritenersi frutto di una
consapevole scelta legislativa, espressione di una valutazione discrezionale e non
irragionevole, come tale non censurabile da parte del giudice procedente.
3.

In data 10/10/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha

depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta con la quale ha chiesto la

4. Il 21/11/2017 è, infine, pervenuta una memoria a firma dell’avv. Pier
Paolo Livio, presentata nell’interesse di A.A., con la quale la difesa
si associa alle richieste del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.

Preliminarmente giova ribadire, sotto un primo profilo, che il

provvedimento con il quale il pubblico ministero rigetta la richiesta di
sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione proposta in pendenza del
termine per chiedere eventuali misure alternative alla detenzione, pur non
ricorribile per cassazione, può essere sottoposto al controllo del giudice
dell’esecuzione, mediante l’attivazione della procedura prevista in sede esecutiva
dall’art. 670 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36007 del 17/06/2011, dep. 4/10/2011,
De Caro, Rv. 250786); e, sotto altro aspetto, l’orientamento secondo cui,
diversamente da quanto opinato dal ricorrente, l’ordine di esecuzione, emesso
dal pubblico ministero senza il contestuale provvedimento di sospensione per
pene detentive brevi, non può essere annullato dal giudice dell’esecuzione ma
esclusivamente dichiarato temporaneamente inefficace, per consentire al
condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione
di una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, dep.
29/10/2009, P.M. in proc. Dello Russo, Rv. 245568; Sez. 1, n. 2430 del
23/03/1999, dep. 17/06/1999, Kola, Rv. 213875).
3. Venendo, quindi, alla questione principale, giova osservare che il problema
interpretativo derivante dall’evidenziato disallineamento tra le previsioni di cui
agli artt. 47, comma 3-bis, ord. pen. e 656, comma 5, cod. proc. pen. è stato
effettivamente risolto, in una prima fase, nel senso che, in considerazione dei
richiamo operato dalla seconda delle due disposizioni all’art. 47 ord. pen., il
limite edittale stabilito ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione correlata
ad una istanza di affidamento in prova ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, ord.
pen., dovesse individuarsi non in tre anni di pena detentiva, quanto piuttosto in

2

reiezione del ricorso.


una pena espianda, anche residua, non superiore a quattro anni (Sez. 1, n.
51864 del 31/05/2016, dep. 5/12/2016, Fanini, Rv. 270007).
Nondimeno, tale indirizzo è stato successivamente superato da un’opposta
soluzione ricostruttiva, accolta da questa Sezione a partire dall’univoco tenore
letterale delle due disposizioni menzionate. Secondo tale opinione, l’istituto di
nuovo conio, proprio in ragione della sua recente introduzione, non può che
avere codificato una consapevole scelta di politica legislativa, volta a mantenere,
per la automatica sospensione dell’ordine di esecuzione, il più risalente regime

le pene comprese tra i tre e i quattro anni, il preventivo ingresso in carcere quale
presupposto per l’eventuale, successivo accesso alla misura alternativa previsto
dal citato art. 47, comma 3-bis, ord. penit. (per questo indirizzo Sez. 1, n. 46562
del 21/09/2017, dep. 10/10/2017, Gjini, Rv. 270923).
4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve, dunque,

essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio,
per nuovo esame, al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Como.
5. Deve, peraltro, darsi atto che successivamente alla decisione e nelle more
del deposito delle motivazioni della presente sentenza, la Corte costituzionale,
con sentenza del 2/03/2018, n. 41, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
“dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si
prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva,
anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché
a quattro anni”.
PER QUESTI MOTIVI
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Como per
nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 7/12/2017
Il Consigliere estensore

te

previsto per le pene detentive non superiori a tre anni, richiedendo, invece, per

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