Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11316 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11316 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNI GIUSEPPE N. IL 18/03/1959
avverso la sentenza n. 3070/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

GIANNI Giuseppe ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e sostiene che non avrebbe commesso il fatto.

§2.

Si deve rammentare che la verifica che. la Corte di cassazione è

re confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a
quella fornita dal giudice di merito, le cui argomentazioni non vengono neppure prese
in esame e confutate.
Nel caso concreto, la valutazione compiuta dal giudice di merito appare
compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità e, pertanto,
si sottrae al sindacato di legittimità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.

abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può esse-

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