Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11315 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11315 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GERMANI IFRANCO N. IL 04/10/1970
avverso la sentenza n. 6742/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

GERMANI Franco ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 582585 cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo che avrebbe aggredito i carabinieri non per opporsi al compimento di un atto d’ufficio, ma per reazione al fatto che, nonostante avesse declinato le

§2.

I

motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che il ricorrente, pur avendo declinato le generalità, si oppose poi con spintoni, pugni e calci
alla legittima richiesta di perquisirne l’autovettura alla ricerca di armi.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.

proprie generalità, volevano condurlo in caserma.

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