Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11314 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11314 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLASANTI BRUNO N. IL 09/04/1941
FERRARELLI ANGELO N. IL 07/03/1943
avverso la sentenza n. 7830/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

COLASANTI Bruno e FERRARELLI Angelo ricorrono contro la sen-

tenza d’appello specificata in epigrafe, che confermava la loro condanna per il reato
previsto dall’art. 372 cod.pen., e denunciano:
1.

mancata assunzione di prova decisiva, perché non è stata ammessa la testimonianza di Ferri Alibrando;
mancanza di motivazione, perché non sono state indicate le ragioni per cui non
è stata applicata la disposizione dell’art. 129 cod.proc.pen.

§2.

I

motivi di ricorso sono affetti da assoluta genericità:

– il primo, perché non vengono indicate le ragioni per cui la dedotta testimonianza
avrebbe un’importanza decisiva;
– il secondo, perché non sono rappresentati gli elementi che giustificherebbero il preteso proscioglimento.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille per ciascuno alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.

2.

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