Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11313 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11313 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAJRAMOVIC SUZANA N. IL 25/06/1979
avverso la sentenza n. 1693/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BAJRAMOVIC Suzana ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385
cod.pen., e denuncia genericamente mancanza di motivazione.
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
bligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato e la colpevolezza
dell’imputato.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che
avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’ob-