Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11311 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11311 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRUSCELLI VITO N. IL 28/02/1974
avverso la sentenza n. 211/2013 TRIBUNALE di MARSALA, del
08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

TRUSCELLI Vito ricorre contro la sentenza di patteggiamento spe-

cificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi otto di reclusione per il reato previsto dall’art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011, e denuncia
erronea applicazione delle legge penale, assumendo che avrebbe dovuto essere assolto, perché esiste la possibilità che avesse ottenuto l’autorizzazione ad allontanarsi dal

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen.,•le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle relative alla
sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’entità della pena applicata e relative modalità di determinazione (v. Cass., Sez. U.,
27.10.1999, Fraccari, rv 214637). Inoltre il ricorso soffre di assoluta genericità, poiché
non allega né indica gli estremi della presunta autorizzazione concessagli, cosicché le
censure formulate, non assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi, oltre che manifestamente infondate, meramente apparenti
e, quindi, prive del necessario requisito della specificità (v. ex plurimis, Casi., Sez. 6,
8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma . 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.

Comune di Castevetrano nel quale aveva l’obbligo di risiedere.

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