Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11310 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11310 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONINI ROBERTO N. IL 23/08/1984
avverso la sentenza n. 12712/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
ANTONINI Roberto ricorre contro la sentenza specificata in epi-
grafe che, giudicando sul rinvio della Cassazione, qualificava il fatto contestato nel
capo D dell’imputazione come furto pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 nn. 5 e 7 cod.
pen. (anziché ricettazione) e infliggeva, a titolo di continuazione, la stessa pena di
mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa già applicata dal giudice di primo grado, e
1.
mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità penale;
2.
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena, perché mantenuta
nella stessa misura fissata dal giudice di primo grado, nonostante la nuova
– meno grave – qualificazione giuridica del fatto.
§2.
Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati:
– il primo, perché la sentenza di annullamento con rinvio ha attribuito al giudice del
merito la cognizione del fatto limitatamente alla sua definizione giuridica, risultando
definitivamente accertata l’illecita acquisizione del motociclo da parte dell’imputato;
– il secondo, perché il reato di furto pluriaggravato ravvisato nella fattispecie, prevedendo la pena della reclusione da tre a dieci anni, è più grave del reato di ricettazione
e, quindi, la pena inflitta – che avrebbe dovuto essere aumentata – è stata invece correttamente tenuta invariata in applicazione del divieto di reformatio in peius.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
denuncia: