Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11308 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11308 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TEMPESTA ALESSIO N. IL 13/04/1985
CORRADINI MARCO N. IL 31/05/1975
avverso la sentenza n. 7345/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
12/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CORRADINI Marco e TEMPESTA Alessio ricorrono contro la sen-

tenza di patteggiamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava le pene rispettivamente concordate per concorso nel reato continuato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e denunciano:
– Corradini, mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscio-

– Tempesta, mancanza di motivazione sulla determinazione della pena.

§2.

I ricorsi sono manifestamente infondati, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto dei ricorrenti – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di tlin giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen. nonché la congruità della pena concordata.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento o l’applicazione di una pena diversamente determinata.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento ciascuno
alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento per ciascuno
alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2014.

glimento ex art. 129 cod.proc.pen.;

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