Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11307 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11307 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAVERINO DAVIDE N. IL 03/07/1971
avverso la sentenza n. 9481/2011 TRIB.SEZ.DIST. di SANT’AGATA
DI MILITELLO, del 15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

SAVERINO Davide ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi quattro
di reclusione per i reati previsti dagli artt. 337, 341 bis e 635 cod.pen., e denuncia:
mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.;
2.

erronea applicazione della sanzione amministrativo della sospensione della patente di guida, atteso che detta sanzione è già stata applicata dall’autorità amministrativa.

§2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la

sentenza impugnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di
un giudizio speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di
verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Il motivo è inoltre privo del necessario requisito della specificità, perché non indica quali sono le ragioni che giustificherebbero in
concreto l’eventuale proscioglimento.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché, secondo il
costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice deve applicare la
sanzione della sospensione della patente di guida indipendentemente dalle decisioni
adottate sul punto dall’autorità amministrativa, la quale, in sede di esecuzione, terrà
conto del periodo di sospensione già scontato (Cass., Sez. U., 27.5.1998, Bosio, rv
210983; Sez. 1, 26.2.2013 n. 18920, Carnieletto, rv 256005).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

IN CiM’si.

i; A TA

I

II Presidente

1.

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