Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11306 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11306 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAIANGOS LUIGI N. IL 07/05/1955
avverso la sentenza n. 14740/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

GAIANGOS Luigi ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi sei di
reclusione per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e denuncia la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo dalle stesse voluto, non possono prospettare con il ricorso per cassazione censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come
quelle concernenti la prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del
fatto o come quelle relative all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità
e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv
214637; Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv 219852).
Inoltre la parte è priva di un concreto interesse a dedurre su tali punti la
mancanza o insufficienza della motivazione, dal momento che la decisione del giudice
coincide esattamente con la volontà cristallizzata nel patto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro nnillecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.

§2.

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