Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11303 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11303 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUARINO STEFANO N. IL 16/04/1963
avverso la sentenza n. 7036/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con atto depositato il 27 gennaio 2014, ha dichiarato di rinunciare
§2.
all’impugnazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1,
lett. d), cod. proc. pen. Non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che va equamente
determinata in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
GUARINO Stefano ricorre contro la sentenza di patteggiamento specificata in
§1.
epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi sette di reclusione per i reati
previsti dagli artt. 337 e 582-585 cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione sulla
insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.