Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11301 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11301 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALLONE TONINO N. IL 26/07/1974
avverso la sentenza n. 1180/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 17/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

BALLONE Tonino ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 582585 cod.pen., e denuncia:
1. violazione dell’art. 104, comma 2, cod.proc.pen., perché gli è stato negato il
colloquio con il difensore nell’immediatezza dell’arresto;
violazione dell’art. 390, comma 2, cod.proc.pen., perché non è stato dato avviso al difensore dell’udienza fissata per la convalida dell’arresto e il contestuale
giudizio direttissimo;
3.

vizio di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che
non avrebbe compiuto atti di resistenza all’arresto e, comunque, avrebbe reagito ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali.

§2.

Premesso che le nullità verificatesi nel subprocedimento di conva-

lida, afferendo ad una fase processuale autonoma rispetto al giudizio, non possono
condizionarne la validità, si osserva che l’eccezione relativa alla mancata notificazione
dell’avviso della data fissata per il giudizio direttissimo è manifestamente infondata,
perché l’avviso – come risulta dall’affermazione della sentenza’ impugnata, non contrastata dal ricorrente – fu dato al difensore personalmente, per mezzo del telefono, dai
carabinieri di Francavilla al Mare.
Il terzo motivo, riproponendo tal quali le stesse doglianze già valutate e
correttamente disattese dal giudice a quo, non assolve la funzione, tipica dell’impugnazione, di critica puntuale alla sentenza impugnata, e pertanto non soddisfa il requisito della specificità prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. (v.

ex

plurimis, Cass., Sez. 6, 8.05.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 1014_

A

2.

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