Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11300 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11300 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUTRONE CARLO N. IL 06/01/1947 parte offesa nel procedimento
c/
FORTE LUCIANA N. IL 06/08/1969
avverso il decreto n. 23538/2011 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1..
PUTRONE Carlo ricorre contro l’ordinanza specificata in epigrafe,
che disponeva l’archiviazione del procedimento penale iniziato contro FORTE Luciana
indagata per il reato previsto dall’art. 388 cod.pen., e denuncia violazione dell’art.
127, commi 1 e 5, cod.proc.pen., atteso che alla persona offesa non è stato notificato
l’avviso di fissazione dell’udienza camerale.
ricorso.
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice a quo,
fissata l’udienza camerale per il giorno 18.12.2012, su richiesta della persona offesa,
la rinviò al successivo 29 gennaio 2013, dandone rituale avviso alla stessa persona offesa e al suo difensore avv. Marcello Gianfranco con telefax trasmesso il 24.1.2013,
ore 14,56. In quest’ultima udienza comparve soltanto il difensore dell’indagata e il giudice chiusa la discussione decise con l’ordinanza impugnata, che reca la data del
20.2.2013.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
Con memoria trasmessa il 12.12.2013 la difesa insiste nell’accoglimento del