Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 113 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 113 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

1) GIP TRIBUNALE VARESE – CONFLITTO N. IL
1) GIP TRIBUNALE MILANO N. IL
avverso l’ordinanza n. 1967/2012 GIP TRIBUNALE di VARESE, del
21/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
I /sentite le conclusioni del PG Dott. {A . ■ .m..4.ht-GUekk à…A «el A
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Avv.;

Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento in data 21.6.2012 il Gip del Tribunale di Varese premesso che il Procuratore della repubblica di Varese aveva denunciato il
conflitto di competenza tra il Gip del Tribunale di Varese e quello del Tribunale di
Milano – ha trasmesso gli atti a questa Corte chiedendo affermarsi «come
richiesto anche dai magistrati inquirenti, la competenza del Gip del Tribunale di

cautelare avanzata dal Procuratore della repubblica di Varese nei confronti degli
indagati specificamente indicati.
Rilevava che il Procuratore della repubblica di Milano, direzione distrettuale
antimafia, in data 11.7.2011 aveva avanzato al Gip del Tribunale della stessa
sede la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere
nei confronti di quarantasette indagati per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R.
n, 309 del 1990; che il Gip del Tribunale di Milano con provvedimento del
31.1.2012 aveva rigettato la richiesta in relazione al reato associativo per
insussistenza della gravità indiziaria ed aveva ritenuto per gli altri reati la
competenza del Gip del Tribunale di Varese. Conseguentemente, il Procuratore
della repubblica di Varese aveva riformulato la richiesta, investendo il Gip del
Tribunale di Varese, domandando l’applicazione delle misura cautelare in
relazione ai fatti commessi in Varese, nonché, l’applicazione della misura
provvisoria nei confronti degli altri indagati per i fatti commessi a Milano e la
successiva trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per competenza.
Quindi, dava atto che in data 18.5.2012 aveva emesso ordinanza con la
quale aveva applicato la misura cautelare agli indagati in relazione ai fatti
commessi nel circondario di Varese e, non ravvisando l’urgenza, aveva disatteso
la richiesta di applicazione della misura cautelare provvisoria per gli altri
indagati, trasmettendo gli atti al Gip del Tribunale di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il conflitto è insussistente.
1. Per aversi un conflitto di competenza occorre la coesistenza di volontà
contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del
medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento.
Ne consegue che presupposto necessario di un procedimento incidentale di
conflitto è una situazione di contrasto relativamente alla quale solo il giudice può
sollevare conflitto e non già le parti, le quali sono abilitate a denunciare
unicamente una situazione conflittuale reale ed effettiva e non potenziale.

2

Milano» in relazione alla decisione sulla richiesta di applicazione di misura

In presenza di un atto di parte, qualificato come denuncia di conflitto, il
giudice è tenuto a disporne l’immediata trasmissione alla Corte di Cassazione, ai
sensi dell’art. 30, comma 2, cod. proc. pen. solo in quanto il contenuto dell’atto
di parte, da questa qualificato come denuncia o “sollecitazione” di conflitto,
corrisponda esattamente alle previsioni di cui all’art. 28 cod. proc. pen., nel
senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla
fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione in cui,
secondo la parte, vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o

persona.
Tale condizione non si verifica e l’adempimento anzidetto non deve, quindi,
avere luogo, quando la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei la
situazione di conflitto. In questa ipotesi il giudice, ove non ritenga di aderire a
tale sollecitazione (nel qual caso risulterà applicabile il comma primo e non il
comma secondo dell’art. 30 cod. proc. pen.), dovrà considerare l’atto di parte
alla stregua di una comune eccezione di incompetenza o di una generica
richiesta, formulata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., provvedendo di
conseguenza (Sez. 1, n. 14006, 22/02/2007, rv. 236368; Sez. 6, n. 2630,
04/07/1996, rv. 205860).

2. Nel caso di specie, da quanto prospettato dal Gip del tribunale di Varese
che ha trasmesso gli atti a questa Corte non emerge affatto la sussistenza del
conflitto.
Infatti, successivamente all’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di
Milano, in data 31.1.2012, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della
misura cautelare avanzata dal Procuratore della repubblica di Milano, la richiesta
è stata riformulata dal Procuratore della repubblica di Varese che ha investito il
Gip del Tribunale della stessa sede il quale ha deciso su detta richiesta in data
18.5.2012 ed ha emesso ordinanza con la quale da un lato ha applicato la misura
cautelare agli indagati in relazione ai fatti commessi nel circondario di Varese e
dall’altro, non ravvisando l’urgenza, ha disatteso la richiesta di applicazione della
misura cautelare provvisoria per gli altri indagati in relazione ai fatti commessi in
Milano; quindi, limitatamente agli stessi, ha trasmesso gli atti al Gip del
Tribunale di Milano. Invero, non risulta, né dalla nota del Procuratore della
repubblica di Varese in data 15.6.2012 – ritenuta denuncia di conflitto – né dagli
atti contenuti nel fascicolo trasmesso a questa Corte, che il Gip del Tribunale di
Milano, cui sono stati trasmessi gli atti limitatamente ad alcuni indagati a seguito
dell’ordinanza di quello di Varese in data 18.5.2012, abbia declinato la
competenza, ovvero abbia provveduto – come è plausibile – sulla richiesta
cautelare.

3

i/L

ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima

All’evidenza, il Gip del Tribunale di Varese irritualmente ha dichiarato il
conflitto quando già si era spogliato degli atti, in parte per avere già deciso e in
parte per averli trasmessi al Gip del Tribunale di Milano, senza indicare neppure
l’esito di detta trasmissione.
Pertanto, allo stato degli atti, il conflitto non può ritenersi sussistente.

P.Q.M.

Così deciso, il 30 novembre 2012.

Dichiara insussistente il conflitto.

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