Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11296 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11296 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RONZULLO CARMELA N. IL 18/02/1969
avverso la sentenza n. 1263/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
RONZULLO Carmela ricorre contro la sentenza d’appello specifica-
ta in epigrafe, che confermava la di lei condanna per il reato previsto dall’art. 385
cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo che si sarebbe allontanata dal luogo degli arresti dorniciliari senza co-
§2.
Il ricorso è inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, ult.p.,
cod.proc.pen., perché denuncia una violazione di legge che non è stata dedotta con i
motivi d’appello, sulla quale, quindi, il giudice di merito non si è potuto pronunciare.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di eurq mille alla
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
scienza e volontà di evadere.