Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11294 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11294 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SFORZA FABIO N. IL 28/12/1989
avverso l’ordinanza n. 5541/2010 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE •

§1.

SFORZA Fabio ricorre contro l’ordinanza in data 3 giugno 2013,

con cui il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, nel giudizio abbreviato
che lo vedeva imputato dei reati previsti dagli artt. 336 e 341 bis cod.pen., disponeva
ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod.proc.pen. la ricognizione personale di esso impu-

§2.

Il ricorso è inammissibile, perché, per applicazione analogica del-

la regola dettata dall’art. 586, commi 1 e 2, cod.proc.pen., l’impugnazione avverso le
ordinanze interlocutorie pronunciate nel corso del giudizio è consentita solamente con
l’impugnazione della sentenza che quel giudizio conclude.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591,
comma 1, lett. b), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.

tato, e ne denuncia l’illegittimità per violazione del diritto di difesa.

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