Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11290 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11290 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HUDOROVICH STEFANO N. IL 04/05/1970
avverso la sentenza n. 864/2013 TRIBUNALE di PADOVA, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
HUDOROVIC Stefano ricorre contro la sentenza di patteggiamen-
to specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi otto
e giorni dieci di reclusione per i reati previsti dagli artt. 337 e 707 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
ex art. 129 cod.proc.pen.