Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1129 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1129 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GINESE MARIO N. IL 24/10/1972
avverso la sentenza n. 1424/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 25/11/2013

RITENUTO IN FATTO
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste ha
riformato, ricalcolando la pena a cagione dell’erronea applicazione della
contestata recidiva, la sentenza di prime cure che aveva condannato Ginese
Mario per i reati di false dichiarazioni sulla propria identità personale, guida

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, personalmente, denunciando una illogicità della motivazione e una
violazione di legge riguardo all’affermazione della sua penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto sostanzialmente si
concreta in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
mancanza di responsabilità per l’ascritto falso, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; in ogni caso la
motivazione dell’impugnata sentenza chiarisce logicamente come l’odierno
ricorrente fosse la persona sorpresa alla guida senza patente e dopo aver fornito
una falsa identità personale (v. teste Zorzutti dei Carabinieri operanti);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

senza patente e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale;

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