Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1129 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1129 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

Data Udienza: 20/11/2012

SENTENZA

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso ignora totalmente il puntuale e specifico
riferimento operato dalla corte di merito al fondamentale elemento di prova costituito
dalle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, a proposito delle quali è appena
il caso di ricordare il noto e consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità secondo il quale siffatte dichiarazioni, purché sottoposte ad adeguato
vaglio critico (condizione, questa, di cui, nella specie, non si contesta minimamente
la sussistenza) possono costituire, anche da sole, prova sufficiente a giustificare
l’affermazione di colpevolezza dell’imputato; il che rende del tutto privo di rilievo
quanto osservato nel ricorso a proposito della deposizione del teste Lo Verde
(indicata nella sentenza impugnata come elemento a sostegno delle dichiarazioni
della persona offesa, nella misura in cui confermava che tra la stessa e l’imputato era
appena avvenuto un litigio), dal momento che, a parte la non decisività, in sé e per sè,
di un tale elemento (del quale, alla stregua del suindicato principio di diritto, si
sarebbe anche potuto fare tranquillamente a meno), esso ben poteva, comunque,
essere ritenuto idoneo a corroborare, per quanto potesse apparire utile, la versione dei
fatti risultante dalle suddette dichiarazioni; ciò alla luce di altro noto e consolidato
orientamento giurisprudenziale (espresso con riferimento alle dichiarazioni di
coimputati e soggetti assimilati ma utilizzabile, a maggior ragione, per quelle rese da
altri soggetti, per i quali non trova applicazione il disposto di cui all’art. 192, commi
3 e 4 c.p.p.), secondo cui non è richjesto, ai fini del giudizio circa la validità dei c.d.
“riscontri esterni”, che questi siano dotati di autonoma valenza probatoria o
indiziante, essendo al contrario necessario e sufficiente che valgano a rendere
maggiormente credibile, anche su aspetti non determinanti ma comunque dotati di
adeguata significanza, quanto risultante dalla fonte dichiarativa principale;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma, per quanto qui interessa, di quella di
primo grado, SCIMONE Rita fu ritenuta responsabile del reato di minaccia grave in
danno di La Mantia Salvatore per avere, secondo l’accusa, rivolto a costui
l’espressione: “Conosco delle persone a Passo di Rigano e le devo pagare per farti
ammazzare”;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:
1) in ordine al confermato giudizio di colpevolezza, sull’assunto, in sintesie
nell’essenziale, che il giudice d’appello avrebbe “fatto ricorso ad una valutazione
intuitiva della fattispecie più che ad una calibrata analisi della vicenda storica”, non
considerando, in particolare, che il teste Lo Verde Carmelo “non avre4bbe assistito ai
fatti ma udito unicamente le urla della sig.ra Scirnone e del sig. La Mantia, quando
costoro terminarono di litigare”;
2) in ordine al trattamento sanzionatorio, sostenendo che potrebbe questa Corte, “in
ipotesi di conferma della sentenza impugnata….. concedere alla sig.ra Scimone Rita il
minimo della pena ed i benefici di legge ove concedibili”;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così dec . in o a, il 20 novembre 2012.

b) con riguardo al secondo motivo, lo stesso non appare neppure qualificabile, a
rigore, come motivo di doglianza rispetto al contenuto della sentenza impugnata,
essendosi la difesa limitata, come si è visto, ad avanzare direttamente a questa Corte
la richiesta, chiaramente inammissibile, di provvedere essa stessa alla riduzione della
pena ed all’applicazione di benefici;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

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