Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11287 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11287 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LARASPATA TOMMASO N. IL 17/12/1964
6S-9
avverso la sentenza n. t-32-5/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

LARASPATA Tommaso ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, limitatamente al capo relativo al proscioglimento dalla contravvenzione prevista dall’art. 4 legge n. 110/1975 perché estinta per prescrizione, e denuncia
manifesta illogicità della motivazione, assumendo che il giudice a quo, affermato che il
coltello in sequestro non era qualificabile ‘arma propria’, avrebbe dovuto assolverlo per

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice a quo, at-

tenendosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha correttamente affermato
che il coltello in questione, pur dovendo essere qualificato come ‘arma impropria’, ricade nella fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 4, comma 2, legge cit.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.

insussistenza del fatto.

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