Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11286 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11286 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
URTOLLER GIOVANNI N. IL 11/09/1938
avverso la sentenza n. 6595/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

URTOLLER Giovanni ricorre contro la sentenza d’appello specifica-

ta in epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337,
582-585 e 648 cod.pen., e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale, perché non sarebbe stata accertata la
sussistenza del dolo;
mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 cod.pen.

§2.

I motivi dedotti sono privi del requisito della specificità, perché

reiterano pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con
l’appello e non sono neppure consentiti dalla legge perché chiedono a questa Corte di
cassazione di compiere una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via
esclusiva al giudice di merito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammisibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.

2.

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