Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11285 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11285 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SABATUCCI LORIS N. IL 08/11/1975
avverso la sentenza n. 4241/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
SABATUCCI Loris ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art .. 385 cod.
pen., e denuncia contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice a quo valutato
positivamente la condotta confessoria ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e, al contempo, applicato la recidiva, avendo ritenuto là commissione del nuovo
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la pretesa contrad-
dizione logica non esiste, dato che le opposte valutazioni espresse dal giudicante afferiscono a due realtà assolutamente distinte: il comportamento tenuto dall’imputato nel
processo e la condotta di vita extraprocessuale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
reato espressione di inclinazione a delinquere.