Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11284 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11284 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIGIGLIO FABRIZIO N. IL 26/05/1984
avverso la sentenza n. 1393/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
DIGIGLIO Fabrizio ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia:
1.
nullità della sentenza per violazione dell’art. 420 ter, comma 5, cod.proc.pen.,
perché è stata respinta la richiesta di rinvio avanzata dal difensore per aderire
2.
violazione dell’art. 194, comma 3, cod.proc.pen., perché il giudice a quo, per la
sua identificazione, si sarebbe basato unicamente sugli apprezzamenti personali dei verbalizzanti.
§2.
Il primo motivo è manifestamente infondato, perché, avendo il di-
fensore partecipato all’udienza e presentato le conclusioni, il diritto di difesa non è stato violato. Comunque la richiesta di rinvio è stata legittimamente respinta, perché la
disciplina del giudizio d’appello svolto col rito della camera di consiglio non prevede
l’assistenza obbligatoria del difensore (v. per tutte Cass., Sez. U., 8.4.1998, Cerroni,
rv 210795; idem, 27.6.2006 n. 31461, Passamani, rv 234146).
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché il giudice a
quo ha doverosamente valutato la credibilità del riconoscimento effettuato dalla polizia
giudiziaria, controllando i fotogrammi allegati agli atti e rilevando che gli indumenti indossati dalla persona riconosciuta furono ritrovati nell’abitazione dell’imputato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria;