Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11281 del 29/01/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11281 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
• sul ricorso proposto da:
CAMPIONE VINCENZO N. IL 15/07/1956
avverso la sentenza n. 1708/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CAMPIONE Vincenzo ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 3 bis,
commi 1 e 4, legge n. 575/1965, e denuncia inosservanza dell’art. 129 cod.proc.pen.,
perché il reato per cui si procede, commesso 1’11.12.2006, si è estinto per prescrizione
che è maturata 1’11.12.2011, prima della pronuncia della sentenza d’appello.
§2.
Il ricorso è fondato, perché, effettivamente, trattandosi di reato
contravvenzionale, la prescrizione, è maturata – come esattamente rileva il . ricorrente
– 1’11.12.2011 (anni quattro, più uno per le interruzioni), prima che fosse pronunciata
la sentenza d’appello (datata 4.10.2012). Il reato per cui si procede è stato infatti
commesso 1’11.12.2006 (e non 2007, come erroneamente scritto nel capo d’imputazione), perché il decreto che impose il versamento della cauzione fu notificato al sottoposto 111.11.2006.
Pertanto la sentenza dev’essere annullata per la suindicata ragione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
Con memoria depositata il 14.1.2014 insiste per l’accoglimento del ricorso.