Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11278 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11278 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLIGNANO ANTONIO N. IL 02/11/1939
avverso la sentenza n. 331/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

POLIGNANO Antonio ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385
cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, assumendo che il “limitatissimo allontanamento” renderebbe dubbia la volontà di sottrar-

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la giurispruden-

za di legittimità ha sempre affermato: a) che integra l’allontanamento punito dalla
norma incriminatrice di cui all’art. 385 cod.pen. qualsiasi fuoriuscita dal luogo istituzionalmente destinato alla custodia della persona sottoposta alla misura della detenzione
o degli arresti domiciliari, indipendentemente dall’ampiezza della distanza interposta
tra sé e l’abitazione designata come luogo di esecuzione della misura cautelare o detentiva; b) che il reato di evasione prevede il dolo generico, costituito dalla mera consapevolezza di violare il divieto di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari,
restando irrilevante la durata temporale dell’allontanamento medesimo.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro nulle alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.

si all’esecuzione della misura cautelare.

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