Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11274 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11274 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALMI MAURO N. IL 26/01/1965
avverso la sentenza n. 1753/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
SALMI Mauro ricorre contro la sentenz d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen.,
e denuncia vizio di motivazione, assumendo che si sarebbe allontanato dal luogo di detenzione domiciliare “in buona fede”.
I motivi dedotti sono privi del requisito della specificità, perché
reiterano pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con
l’appello e non sono neppure consentiti dalla legge perché chiedono a questa Corte di
cassazione di compiere una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via
esclusiva al giudice di merito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
§2.