Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11273 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11273 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMATO SALVATORE N. IL 08/12/1980
avverso la sentenza n. 9669/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 25116/2013

La Corte di Appello di Napoli ha confermato in punto di responsabilità la sentenza
del Tribunale di Torre Annunziata (sezione Castellammare di Stabia), con la quale
Salvatore Amato è stato riconosciuto colpevole del delitto di evasione (essendosi
arbitrariamente allontanato dall’abitazione deputata a sede della misura espiativa ed in
cui non era reperito all’esito di prolungata attività di controllo dei carabinieri addetti alla
vigilanza). La Corte ha unicamente mitigato il trattamento sanzionatorio, escludendo la
rilevanza della contestata recidiva qualificata e per l’effetto riducendo la pena inflitta al
prevenuto ad un anno di reclusione.
Con ricorso del difensore dell’imputato si deduce violazione di legge e carenza di
motivazione della sentenza di appello in rapporto all’ingiustificata omessa concessione
delle attenuanti generiche e della circostanza prevista dall’art. 385 co. 4 c.p. (l’imputato,
pur oggettivamente non reperito in casa, non si sarebbe allontanato dall’area di
immediata pertinenza della sua dimora).
Le censure (replicanti profili della regiudicanda già idoneamente vagliati dai
giudici di appello e già dallo stesso Tribunale) sono generiche e manifestamente
infondate. La Corte territoriale ha congruamente rilevato l’insussistenza dei presupposti
dell’invocata attenuante speciale prevista dall’art. 385 co. 4 c.p. Giudizio in linea con lo
stabile orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui l’attenuante in parola non
può essere integrata dal solo spontaneo rientro dell’imputato nel luogo deputato a sede
attuativa della misura inframurale ovvero dalla mera temporaneità dell’allontanamento
domestico (Sez. 6, 18.3.2008 n. 32383, Castro, rv. 240644; Sez. 6, 22.5.2008 n. 25602,
Graffieti, IV. 240368).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Fatto e diritto

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